IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2,
comma  3,  della  citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al
Governo  la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti
a  disciplinare  la composizione, le competenze e la durata in carica
dei  consigli giudiziari, nonche' ad istituire il Consiglio direttivo
della Corte di cassazione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre
2005,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 1° dicembre
2005  ed  in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4,
della citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio,  tesoro  e programmazione della Camera dei deputati e dalla
Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della
Repubblica,  con  riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto
dell'articolo  81,  quarto comma, della Costituzione, ed esaminate le
osservazioni  formulate  dalla Commissione giustizia della Camera dei
deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Istituzione  e  composizione  del  Consiglio direttivo della Corte di
                             cassazione

  1.  E'  istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
composto  dal  primo  presidente,  dal procuratore generale presso la
stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne
sono  membri  di  diritto,  nonche'  da  un  magistrato  che esercita
funzioni  direttive  giudicanti di legittimita', da un magistrato che
esercita  funzioni  direttive  requirenti  di  legittimita',  da  due
magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' e da un
magistrato  che  esercita funzioni requirenti di legittimita', eletti
tutti  dai  magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la
Procura  generale  presso la stessa Corte, da un professore ordinario
di   universita'   in  materie  giuridiche,  nominato  dal  Consiglio
universitario  nazionale,  e  da un avvocato con almeno venti anni di
effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni
nell'albo  speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio  1934,  n.  36,  e  successive  modificazioni,  nominato  dal
Consiglio nazionale forense.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  della  lettera  c),  comma 1
          dell'art.  1 e il comma 3 dell'art. 2 della legge 25 luglio
          2005,   n.   150   (Delega   al   Governo  per  la  riforma
          dell'ordinamento   giudiziario  di  cui  al  regio  decreto
          30 gennaio  1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
          della   giustizia,   per   la   modifica  della  disciplina
          concernente  il  Consiglio  di  presidenza, della Corte dei
          conti   e   il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa,   nonche'  per  l'emanazione  di  un  testo
          unico):
              "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
          1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
                a) - b) (omissis);
                c)  disciplinare  la composizione, le competenze e la
          durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
          il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;".
              "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni ulteriori). - 1 - 2. (omissis).
              3.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  lettera  c),  il  Governo si attiene ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  l'istituzione  del  Consiglio direttivo
          della  Corte  di cassazione, composto, oltre che dai membri
          di  diritto  di  cui  alla lettera c), da un magistrato che
          eserciti  funzioni direttive giudicanti di legittimita', da
          un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di
          legittimita',  da  due  magistrati che esercitino effettive
          funzioni  giudicanti  di legittimita' in servizio presso la
          Corte   di   cassazione,  da  un  magistrato  che  eserciti
          effettive  funzioni  requirenti di legittimita' in servizio
          presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un
          professore ordinario di universita' in materie giuridiche e
          da   un   avvocato   con  venti  anni  di  esercizio  della
          professione   che   sia  iscritto  da  almeno  cinque  anni
          nell'albo  speciale  per le giurisdizioni superiori di' cui
          all'art.  33  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
          1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
          1934, n. 36;
                b) prevedere   che   i   componenti  non  togati  del
          Consiglio   direttivo   della  Corte  di  cassazione  siano
          designati,  rispettivamente,  dal  Consiglio  universitario
          nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
                c) prevedere  che  membri  di  diritto  del Consiglio
          direttivo   della   Corte  di  cassazione  siano  il  primo
          presidente,  il procuratore generale della medesima Corte e
          il presidente del Consiglio nazionale forense;
                d) prevedere  che  il Consiglio direttivo della Corte
          di cassazione sia presieduto dal primo presidente ed elegga
          a  scrutinio  segreto,  al  suo interno, un vice presidente
          scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
                e) prevedere  che  al Consiglio direttivo della Corte
          di  cassazione  si  applichino,  in  quanto compatibili, le
          disposizioni  dettate  alle  lettere  n), o), r) e v) per i
          consigli giudiziari presso le corti d'appello;
                f) prevedere  che  i  consigli  giudiziari  presso le
          corti  d'appello  nei distretti nei quali prestino servizio
          fino   a   trecentocinquanta   magistrati   ordinari  siano
          composti,  oltre  che  dai  membri  di  diritto di cui alla
          lettera  l),  da  cinque  magistrati in servizio presso gli
          uffici  giudiziari  del  distretto,  da  quattro membri non
          togati,  di  cui uno nominato tra i professori universitari
          in  materie  giuridiche,  uno  tra gli avvocati che abbiano
          almeno   quindici   anni   di   effettivo  esercizio  della
          professione e due dal consiglio regionale della regione ove
          ha  sede  il  distretto,  o nella quale rientra la maggiore
          estensione  del  territorio  su  cui  hanno  competenza gli
          uffici  del  distretto,  eletti con maggioranza qualificata
          tra  persone  estranee al consiglio medesimo, nonche' da un
          rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel
          loro ambito;
                g) prevedere  che  nei  distretti  nei  quali presino
          servizio  oltre  trecentocinquanta  magistrati  ordinari, i
          consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di
          diritto  di  cui  alla  lettera  l), da sette magistrati in
          servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro
          membri  non togati, dei quali uno nominato tra i professori
          universitari  in  materie  giuridiche, uno nominato tra gli
          avvocati  con  almeno  quindici anni di effettivo esercizio
          della  professione  e  due nominati dal consiglio regionale
          della  regione  ove  ha  sede  il  distretto, o nella quale
          rientra  la maggiore estensione del territorio su cui hanno
          competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza
          qualificata  tra  persone  estranee  al medesimo consiglio,
          nonche' da un rappresentante eletto dai giudici di pace del
          distretto nel loro ambito;
                h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio
          giudiziario  siano  cinque,  due  dei  quali magistrati che
          esercitano,    rispettivamente,   funzioni   requirenti   e
          giudicanti  nel  distretto  e  tre  componenti  non  togati
          nominati  con  lo  stesso criterio di cui alle lettere f) e
          g),  riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie
          non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
                i) prevedere  che  i componenti avvocati e professori
          universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio
          nazionale   forense   ovvero  dal  Consiglio  universitario
          nazionale,  su  indicazione  dei consigli dell'ordine degli
          avvocati  del  distretto  e  dei  presidi delle facolta' di
          giurisprudenza delle universita' della regione;
                l) prevedere  che  membri  di  diritto  del consiglio
          giudiziario  siano  il  presidente, il procuratore generale
          della  corte  d'appello  ed  il  presidente  del  consiglio
          dell'ordine  degli  avvocati  avente sede nel capoluogo del
          distretto;
                m) prevedere   che   il   consiglio  giudiziario  sia
          presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a
          scrutinio  segreto,  al  suo  interno,  un  vice presidente
          scelto tra i componenti non legati, ed un segretario;
                n) prevedere  che  il  consiglio  giudiziario duri in
          carica  quattro  anni e che i componenti non possano essere
          immediatamente confermati;
                o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del
          consiglio   giudiziario   avvenga   in  un  collegio  unico
          distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione
          dei   componenti   togati  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura,  in  quanto  compatibile, cosi' da attribuire
          tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e
          due  seggi  a magistrati che esercitano funzioni requirenti
          nei   distretti  che  comprendo  fino  a  trecentocinquanta
          magistrati,  quattro  seggi  a  magistrati  che  esercitano
          funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano
          funzioni  requirenti  nei  distretti  che comprendono oltre
          trecentocinquanta magistrati;
                p) prevedere  che dei componenti togati del consiglio
          giudiziario  che  esercitano  funzioni giudicanti uno abbia
          maturato  un'anzianita'  di  servizio non inferiore a venti
          anni;
                q) prevedere  che  la nomina dei componenti supplenti
          del  Consiglio  direttivo  della  Corte di cassazione e dei
          consigli  giudiziari  presso  le  corti  d'appello  avvenga
          secondo  i  medesimi  criteri  indicati  per  la nomina dei
          titolari;
                r) prevedere  che  al  consiglio  giudiziario vengano
          attribuite le seguenti competenze:
                  1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli
          uffici,  nel  rispetto  dei criteri generali indicati dalla
          legge;
                  2)  formulazione di' pareri, anche su richiesta del
          Consiglio  superiore della magistratura, sull'attivita' dei
          magistrati  sotto  il  profilo  della  preparazione,  della
          capacita'  tecnico-professionale, della laboriosita', della
          diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e
          comunque  nelle  ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi
          intermedi  di  permanenza  nella  qualifica.  Ai fini sopra
          indicati,  il  consiglio  giudiziario  dovra'  acquisire le
          motivate    e   dettagliate   valutazioni   del   consiglio
          dell'ordine  degli  avvocati  avente  sede nel luogo ove il
          magistrato  esercita le sue funzioni e, se non coincidente,
          anche  del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede
          nel capoluogo del distretto;
                  3)  vigilanza  sul comportamento dei magistrati con
          obbligo  di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai
          titolari dell'azione disciplinare;
                  4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari
          nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni
          rilevate al Ministro della giustizia;
                  5)    formulazione    di    pareri    e    proposte
          sull'organizzazione  ed  il  funzionamento degli uffici del
          giudice di pace del distretto;
                  6)  adozione  di  provvedimenti relativi allo stato
          dei   magistrati,  con  particolare  riferimento  a  quelli
          relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermita'
          da   cause   di   servizio,   equo   indennizzo,   pensioni
          privilegiate, concessione di sussidi;
                  7)  formulazione  di pareri, anche su richiesta del
          Consiglio   superiore   della   magistratura,   in   ordine
          all'adozione   da   parte   del   medesimo   Consiglio   di
          provvedimenti  inerenti  collocamenti a riposo, dimissioni,
          decadenze  dall'impiego,  concessioni  di titoli onorifici,
          riammissioni in magistratura;
                s) prevedere  che  i  consigli  giudiziari  formulino
          pareri,  anche  su  richiesta del Consiglio superiore della
          magistratura,  su materie attinenti ad ulteriori competenze
          ad essi attribuite;
                t) coordinare  con  quanto  previsto  dalla  presente
          legge  le  disposizioni  vigenti  che  prevedono  ulteriori
          competenze dei consigli giudiziari;
                u) prevedere che i componenti designati dal consiglio
          regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle
          discussioni  ed  alle  deliberazioni inerenti le materie di
          cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);
                v) prevedere  che  gli  avvocati,  i professori ed il
          rappresentante  dei  giudici  di  pace  che  compongono  il
          consiglio  giudiziario  possano  prendere  parte  solo alle
          discussioni  e  deliberazioni concernenti le materie di cui
          alla  lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei
          giudici  di  pace,  inoltre,  partecipa  alle discussioni e
          deliberazioni  di  cui  agli  articoli 4,  4-bis,  7, comma
          2-bis,  e  9,  comma  4,  della  legge 21 novembre 1991, n.
          374.".
              -  Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, reca:
          "Ordinamento giudiziario".
          Nota all'art. 1:
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  33  del  regio
          decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
          professioni  di  avvocato  e  procuratore), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36:
              "Art.  33.  -  Gli  avvocati,  per  essere  ammessi  al
          patrocinio  davanti  alla  Corte di cassazione e alle altre
          giurisdizioni  indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono
          essere  iscritti  in  un  albo  speciale, che e' tenuto dal
          Consiglio nazionale forense.
              Gli  avvocati  che  aspirano  all'iscrizione  nell'albo
          speciale   devono   farne  domanda  allo  stesso  Consiglio
          nazionale  forense  e  dimostrare  di  avere esercitato per
          dieci  anni  almeno la professione di avvocato davanti alle
          corti di appello e ai tribunali.
              Questo  termine  e'  ridotto  a  tre  anni  per  gli ex
          prefetti  della  Repubblica  e  ad  un anno solo per gli ex
          prefetti che abbiano cinque anni di grado.
              Non   puo'  essere  iscritto,  ne'  rimanere  nell'albo
          speciale chi non e' iscritto nell'albo di un tribunale.
              Tuttavia,  dopo  venti anni di contemporanea iscrizione
          nei  due  albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto
          nel solo albo speciale.
              Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla
          revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
              Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al
          segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma
          terzo,  della  legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30,
          comma  secondo,  del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130,
          le  funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono
          esercitate   da   un   comitato   presieduto  dallo  stesso
          segretario  o commissario e composto di sei membri nominati
          dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro
          di  grazia  e  giustizia  tra  gli  avvocati iscritti nello
          stesso albo speciale.".